2015
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Nuove sostanze attive di origine biologica approvate nella Ue

Normativa europea

Terpenoid blend QRD-460. Quando il gioco si fa duro...
Dopo un iter di quattro anni, anche QRD-460, un insetticida a base di sostanze terpeniche (da qui il nome) estratte dalla pianta Chenopodium ambrosioides, è stato approvato nella UE. Facente parte di quella nuova categoria di sostanze di origine naturale che dovrebbero essere maggiormente in linea con gli obiettivi comunitari a lungo termine rispetto alle tradizionali soluzioni chimiche. Non è tuttavia tutto oro quello che luce: il consueto report preparato dall'Efsa sull'esito della discussione degli stati membri sulle proprietà del prodotto, per il quale sono stati identificati tre componenti principali (α-terpinene, p-cimene e d-limonene, quest'ultimo presente anche nell'olio di arancio, anch'esso recentemente approvato nella UE), ha identificato carenze nella documentazione di efficacia e ha richiesto approfondimenti sulle proprietà tossicologiche, ecotossicologiche e ambientali di queste sostanze, nonostante siano da tempo presenti nella lista dei prodotti utilizzabili in campo alimentare come aromatizzanti. Scientificamente il discorso non fa una piega: l'innocuità non è un concetto assoluto, ma va contestualizzato in funzione dell'utilizzo che se ne deve fare e l'impiego di queste sostanze in fitoiatria è ancora un oceano inesplorato, che dovrà prima o poi essere popolato grazie agli investimenti delle società che credono negli agrofarmaci “green” che cominciano ad essere trattati con sempre meno scetticismo anche dagli operatori più smaliziati. Le lacune del prodotto non sono state giudicate di gravità tale da pregiudicarne l'approvazione europea: come consueto il notificante dovrà presentare una serie di dati confermativi entro il 10 febbraio 2016.

Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906: approvato il primo vaccino per le piante
Tra stimolatori delle fitoalessine, corroboranti, “plant strenghtners” e compagnia cantante, ecco una nuova categoria di prodotti affacciarsi sul panorama fitoiatrico: i vaccini. Il prodotto in questione è un ceppo a bassa virulenza del Virus del mosaico del pepino (chiamato inspiegabilmente cetriolo nella traduzione italiana del provvedimento), che colpisce prevalentemente il pomodoro e altre solanacee in coltura protetta. Il vaccino sfrutta il ben noto fenomeno naturale della “resistenza crociata” (o incrociata) che si manifesta quando un virus a bassa patogenicità infetta un ospite stimolando la produzione di anticorpi che sono in grado di proteggerlo anche dalla variante più pericolosa. Il virus “buono” è stato isolato nel 2006 da una pianta di pomodoro coltivata in Belgio che, contrariamente alla versione “cattiva” manifestava solo una leggera sintomatologia sulle foglie e nulla sui frutti e una contestuale resistenza alla variante ad alta patogenicità. Anche se la sostanza attiva è stata inserita tra quelle “a basso rischio”, il provvedimento segnala una possibile criticità per gli operatori esposti al prodotto, in quanto, come tutti i virus e i materiali proteici in generale, è un potenziale sensibilizzante.

Per saperne di più
  1. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 872/2012 DELLA COMMISSIONE del 1° ottobre 2012 che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione
  2. REGOLAMENTO di Esecuzione (UE) 2015/1192 della Commissione del 20 luglio 2015 Che approva la sostanza attiva terpenoid blend QRD 460, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
  3. REGOLAMENTO di Esecuzione (UE) 2015/1176 della Commissione del 17 luglio 2015 Che approva la sostanza attiva virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

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