2017
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Xylella, la Puglia reinterpreta la legge per la gestione della batteriosi
Ieri la giunta ha presentato il provvedimento che sarà ora portato all'attenzione del Consiglio, con i chiarimenti richiesti da Palazzo Chigi
Mentre si avvicina il giorno in cui la Commissione Ue dovrà deliberare sulle richieste di modifica alla Decisione di esecuzione Ue 789/2015 contenente le norme di contrasto ed eradicazione della Xylella fastidiosa, saltata per motivi tecnici la seduta dello scorso 19 giugno, e aggiornata al 19 luglio prossimo, ieri, 11 luglio 2017, la Giunta regionale della Puglia ha presentato uno schema di Disegno di legge regionale recante norme per l’interpretazione autentica di alcuni articoli della legge regionale 29 marzo 2017 n 4 sulla gestione in Puglia dell’infezione da Xylella fastidiosa. Tale interpretazione autentica serve ad evitare che la legge sia impugnata da Palazzo Chigi innanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione.
Ecco cosa ha stabilito la giunta pugliese, mentre si è in attesa della decisione della Commissione che dovrebbe consentire il reimpianto di piante di olivo resilienti all’infezione nella zona infetta e alleggerire la posizione dei
vivai, sempre alle prese coi vincoli legati alla commercializzazione delle barbatelle.
In particolare, il comma 3 della Legge regionale n 4/2017 , riguardante “Misure di eradicazione”, che non esplicita l’estirpazione di quelle piante che presentano sintomi di infezione o comunque sospettate di essere infette, e comunque presenti nel raggio di 100 metri da pianta infetta, è stato reinterpretato alla luce della previsione normativa dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della decisione di esecuzione (Ue) 2015/789, - che espressamente prevede tali tipologie di piante - pertanto il comma 3 è interpretato nel senso che vanno estirpate anche tali piante
In particolare, sono state qui previste tre differenti intepretazioni autentiche, una per comma.
non si procede alla rimozione degli alberi di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) bensì si adottano misure di isolamento delle piante dal relativo contesto>> . Tale comma, è interpretato in conformità alla normativa europea e nazionale, pertanto esso si riferisce esclusivamente alle piante monumentali non infette, ricadenti nel raggio di 100 mt, intorno ad una pianta infetta, in zona delimitata soggetta a misure di eradicazione.
Ecco cosa ha stabilito la giunta pugliese, mentre si è in attesa della decisione della Commissione che dovrebbe consentire il reimpianto di piante di olivo resilienti all’infezione nella zona infetta e alleggerire la posizione dei
vivai, sempre alle prese coi vincoli legati alla commercializzazione delle barbatelle.
Si estirpano le piante sospette entro i 100 metri da pianta infetta
L’articolo 1 del Disegno di legge presentato ieri fornisce l’interpretazione autentica dei commi 3 e 5 dell’articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2017, n 4, conformemente alle norme europee e nazionali che prevedono misure di eradicazione rivolte alla rimozione immediata della pianta infetta, di tutte le piante notoriamente infette dall’organismo specificato e delle piante che presentano sintomi della possibile infezione, o sospettate di essere infette da parte di tale organismo nel raggio di 100 metri, oltre all’abbattimento di tutte le piante ospiti presenti, a prescindere dal loro stato di salute.In particolare, il comma 3 della Legge regionale n 4/2017 , riguardante “Misure di eradicazione”, che non esplicita l’estirpazione di quelle piante che presentano sintomi di infezione o comunque sospettate di essere infette, e comunque presenti nel raggio di 100 metri da pianta infetta, è stato reinterpretato alla luce della previsione normativa dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della decisione di esecuzione (Ue) 2015/789, - che espressamente prevede tali tipologie di piante - pertanto il comma 3 è interpretato nel senso che vanno estirpate anche tali piante
Materiale di propagazione, si può spostare se autorizzato
L’articolo 2 del Disegno di legge presentato ieri (Interpretazione autentica della lett. a), del comma 2 dell’art. 6 della legge regionale 29 marzo 2017, n 4) specifica la tipologia dei siti indicati nella lett. a), del comma 2 dell’art. 6 della Legge regionale n 4/2017, non espressamente specificati, dove sono presenti piante specificate da spostare sul territorio Ue. Tali siti sono da intendersi quelli per cui è stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 della Decisione di esecuzione (Ue) 2015/789.Tutela del patrimonio paesaggistico, tre distinte interpretazioni
L’articolo 3 del Disegno di legge presentato ieri (Interpretazione autentica dei commi 3, 5 e 6 dell’articolo 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n 4), fa riferimento alle norme riguardanti “Tutela del patrimonio paesaggistico e ripristino dell’equilibrio economico nelle zone infette”, della Legge regionale n 4/2017In particolare, sono state qui previste tre differenti intepretazioni autentiche, una per comma.