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Bollettino di guerra del 6 agosto 2020: poche sorprese, ma pesanti

Le ultime decisioni Ue in materia di prodotti fitosanitari: i rappresentanti dei 27 Stati membri hanno preso 9 decisioni sulle 12 in programma

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Le ultime votazioni in materia di prodotti fitosanitari si sono svolte in modalità mista: alcune in videoconferenza e altre – le più spinose – mediante la procedura scritta

Fonte immagine: © Fotostar - Fotolia

Sono disponibili i risultati delle votazioni dello Scopaff del 16-17 luglio, l’ultima riunione dei decisori Ue in materia di prodotti fitosanitari prima della pausa estiva. Poche sorprese, ma pesanti.

Le seguenti votazioni sono avvenute in videoconferenza.
 

Coformulanti inaccettabili

Finalmente passa all’unanimità la lista dei coformulanti inaccettabili (allegato III del regolamento 1107/2009) che non dovranno comparire nelle composizioni dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti. La lista, destinata ad essere aggiornata periodicamente, è composta da 147 sostanze selezionate applicando i seguenti criteri:
  1. Sostanze CMR (Cancerogeni, Mutageni o Tossici per la riproduzione) di categoria 1A (sostanze per le quali è stato dimostrato che esplicano i loro effetti CMR sull’uomo, ne sono elencate 15, dai derivati dell’asbesto, al benzene, all’1,3-butadiene e derivati del petrolio – di solito solventi – che ne contengono più dell’1,5%) e 1B (sostanze per le quali le loro attività CMR sono state dimostrate con certezza solo su animali da esperimento, l’allegato ne contiene 50: oltre ai soliti derivati del petrolio segnaliamo anche 5 derivati del boro, usati anche nei concimi);
  2. Sostanze PBT (Persistenti, Bioaccumulabili, Tossiche) oppure vPvB (molto Persistenti e molto Bioaccumulabili);
  3. Perturbatori Endocrini e POP (Inquinanti Organici Persistenti);
  4. Sostanze soggette a restrizioni elencate nell’allegato 17 del regolamento Reach.
  5. Altre sostanze come l’amina di sego etossilata (coformulante un tempo utilizzato nel glifosate, proibito col regolamento 2016/1313) e i biocidi del gruppo dei PHMB (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio), che non hanno superato la revisione europea per i loro effetti collaterali inaccettabili.
Una volta pubblicato il relativo regolamento, gli Stati membri avranno 2 anni di tempo per modificare o revocare le autorizzazioni contenenti coformulanti inaccettabili anche sotto forma di impurezze. Terminato il periodo di transizione verranno concessi 3 mesi per la vendita e ulteriori 9 mesi per l’utilizzo delle scorte.

Come fare per identificare un prodotto contenente questo tipo di coformulanti? Il documento che contiene questo tipo di informazioni è la scheda di sicurezza, che per legge deve elencare tutte le sostanze pericolose contenute nel prodotto che descrive. E se il produttore le usa e non le dichiara? Il malfattore (ci rifiutiamo di definirlo produttore) è sanzionabile con ammende che vanno da 15.000 a 150.000 euro, ridotte a 1.000-20.000 nel caso di infrazioni di particolare tenuità (ne abbiamo parlato a più riprese in passato) oppure da 10.000 a 60.000 euro senza scappatoie se a pizzicare il malfattore sono gli ispettori del Reach. Ovviamente queste sanzioni non comprendono eventuali reati penali che dovessero essere commessi vendendo – ad esempio – prodotti contenenti sostanze cancerogene o mutagene senza informare il compratore.
 

Fenamiphos

La proposta della Commissione di non rinnovare l’approvazione Ue del celebre geodisinfestante è stata approvata a maggioranza qualificata col voto contrario della Grecia (lo Stato relatore) e l’astensione della “strana coppia” Lussemburgo e Repubblica Ceca.
 

Bicarbonato di sodio

L’approvazione del bicarbonato di sodio come sostanza attiva a basso rischio è stata approvata con l’opposizione di due Sati (probabilmente Grecia e Danimarca). L’opposizione è forse frutto della diatriba sulla coesistenza dell’approvazione di questa sostanza come sostanza di base e di sostanza attiva fitosanitaria a basso rischio.
 

Proroga approvazione europea di 22 sostanze

La consueta proroga dell’approvazione Ue per prolungamento dei tempi di valutazione, che questa volta riguarda 22 sostanze (solfato di alluminio e ammonio - aluminium ammonium sulphate - silicato d’alluminio, repellente a base di sangue, carbonato di calcio, anidride carbonica, estratto dell’albero del tè, residui della distillazione dei grassi, acidi grassi C7 - C20, estratto d’aglio, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, terra di diatomee, olio di colza, bicarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale e vegetale, Feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazole e urea) è stata approvata col voto contrario della Svezia.


Le seguenti decisioni sono state invece prese mediante procedura scritta.
 

Bromoxynil

Mancato rinnovo approvato all’unanimità.
 

Ethametsulfuron-methyl

Mancata approvazione votata all’unanimità.
 

Benalaxyl

Mancato rinnovo approvato con maggioranza qualificata con l’astensione del Portogallo (relatore della prima approvazione e correlatore – lo Stato relatore era la Romania – del rinnovo).
 

Azadiractina

La modifica delle condizioni di approvazione del primo estratto naturale approvato nella Ue è avvenuta a maggioranza qualificata col voto contrario della Danimarca.
 

Nuovi candidati alla sostituzione

L’inserimento di 7 sostanze attive (carbetamide, emamectin, flurochloridone, gamma-cyhalothrin, halosulfuron methyl, ipconazole e tembotrione) nella lista dei candidati alla sostituzione è stato approvato all’unanimità.
 

Mancozeb

L’attesissima decisione sulla revoca del mancozeb è stata bloccata per l’opposizione di tre Stati membri. Se ne riparlerà il 22-23 ottobre, data della prossima riunione dello Scopaff.
 

Tiofanato-metile

La revoca del tiofanato-metile è stata posticipata ancora una volta ma, poiché il rinvio è dovuto al ritiro della domanda di rinnovo da parte del notificante, avvenuto il 10 luglio, la carriera dell’ultimo benzimidazolico si concluderà probabilmente alla fine di ottobre, data della scadenza dell’approvazione Ue.
 

Anidride carbonica

Il voto dell’approvazione dell’anidride carbonica come sostanza di base (è già approvata anche come prodotto fitosanitario) è stato invece rinviato per motivi procedurali.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Sito della commissione Ue sulle riunioni dei comitati

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