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Avviso ai naviganti del 17 dicembre 2020. Certezze sul mancozeb e non solo

Pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea quattro regolamenti riguardanti agrofarmaci

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Tre buone notizie su quattro provvedimenti europei è un risultato positivo con i tempi che corrono

Fonte immagine: © Fotostar- Fotolia

Mancozeb

Finalmente l’alone di incertezza riguardo la sorte del fungicida di copertura più famoso dopo i rameici (o viceversa, come preferite) è stato squarciato dalla pubblicazione del regolamento di esecuzione che ne ha ufficializzato il mancato rinnovo dell’approvazione europea.
In realtà di misterioso è rimasto ben poco, tranne il giallo sulla decorrenza della revoca e il periodo di smaltimento delle scorte. Secondo il provvedimento pubblicato il 15 dicembre gli Stati membri dovranno revocare le relative autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti il ditiocarbammato entro il 4 luglio 2021 (6 mesi dopo l’entrata in vigore del provvedimento) e lo smaltimento scorte non potrà andare oltre il 4 gennaio 2022 (1 anno dopo l’entrata in vigore del regolamento). Come consueto queste scadenze potranno essere anticipate dagli Stati membri. Ora spazio ai legali!
 

Kieselgur (terra diatomacea)

Il rinnovo dell’approvazione Ue della terra di diatomee è avvenuto con la restrizione ai soli utilizzi indoor (trattamento dei cereali immagazzinati, dei magazzini di stoccaggio e dei mulini contro insetti e acari) e con ben precise specifiche sul contenuto massimo di silice cristallina con particelle inferiori a 10 micron, che non deve superare 1 g/kg di prodotto. La silice cristallina è un noto cancerogeno e deve essere minimizzata l’esposizione della popolazione a questa impurezza, che avviene prevalentemente per via inalatoria.
 

Oli di paraffina: finché c’è vita c’è speranza

Anche la valutazione del rinnovo dell’approvazione Ue degli oli di paraffina sta subendo ritardi dovuti alla particolarità della sostanza attiva: il regolamento 2020/2104 ne proroga la scadenza sino al 31 dicembre 2021.
 

Etoxazole

Rinnovo per 7 anni per l’acaricida etoxazole, in quanto considerato candidato alla sostituzione per le sue proprietà intrinseche (bioaccumulabile e tossico per gli invertebrati acquatici), e con pesanti restrizioni: potrà essere usato solo su piante ornamentali coltivate in serre permanenti in quanto sono state riscontrate criticità nella valutazione del rischio del consumatore, fatto che ha reso necessaria la proibizione degli usi su colture alimentari, e nella protezione degli organismi non bersaglio, costringendo i valutatori a proibire i trattamenti in campo.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 della Commissione del 14 dicembre 2020 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2101 della Commissione del 15 dicembre 2020 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2104 della Commissione del 15 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva oli di paraffina.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2105 della Commissione del 15 dicembre 2020 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva etoxazole come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

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