2004
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UN ALTRO ANNO VISSUTO... PERICOLOSAMENTE

Normativa agrofarmaci
Rievochiamo rapidamente, tra il serio e il faceto, i provvedimenti e i rinvii adottati dall'Unione europea sullo smaltimento delle scorte, sulle sostante attive revocate e su quello che ci aspetta con il prossimo anno

Smaltimento delle scorte. Ormai dimenticato il fatidico 31 dicembre 2003, data entro la quale dovevano miracolosamente svanire nel nulla tutte le confezioni inutilizzate degli agrofarmaci revocati in seguito al regolamento 2076/2002 (547 prodotti, almeno secondo il ministero della Salute), gli operatori del settore si stanno preparando al cambio di etichetta di tutti gli agrofarmaci superstiti.
Il
DL 14 marzo 2003, n° 65, non si è limitato infatti a recepire la direttiva 1999/45 sui preparati pericolosi, ma ne ha esteso l’ambito di applicazione agli agrofarmaci che non contengono sostanze pericolose, rendendo anche per questi prodotti obbligatoria la frase “Per evitare rischi per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso”.
Da un lato è una meritoria opera di standardizzazione, dall’altra era dal lontano 1968 che non veniva emanato un provvedimento che comportasse la rietichettatura di tutti gli agrofarmaci in commercio e per di più con un periodo di smaltimento
scorte di soli dodici mesi.

Nuovi prodotti in allegato 1. Ma veniamo alle note liete.
Nella tabella sottostante sono riportati i principi attivi che nel 2004 sono stati iscritti nell’allegato 1 della direttiva 91/414, e quindi sono entrati a far parte del gruppo delle sostanze ufficialmente autorizzate a livello europeo.

Sostanza attiva

Riferimento normativa UE

Clorpropham

Direttiva 2004/20/CE

Acido benzoico

Direttiva 2004/30/CE

Flazasulfuron

 

Pyraclostrobin

 

Alfa cipermetrina

Direttiva 2004/58/CE

Benalaxil

 

Bromoxinil

 

Desmedifam

 

Ioxinil

 

Phenmedipham

 

Quinoxifen

Direttiva 2004/60/CE

Mepanipyrim

Direttiva 2004/62/CE

Pseudomonas chlororaphis

Direttiva 2004/71/CE

Acetamprid

Direttiva 2004/99/CE

Thiacloprid

 

 

Sostanze attive revocate. Per quindici sostanze che entrano in allegato 1, ben 106 ne escono tutte in un botto, con la decisione 2004/129/CE di revoca delle sostanze della II e III lista di revisione con dossier insufficiente, assieme a quelle non supportate della IV lista di revisione, come dettagliato nella nostra recensione dell’11 Febbraio scorso.
Seguono poi
fenthion, amitraz, simazina, atrazina e mefluidide.

 

E nel 2005?
Finirà finalmente la soap opera della riclassificazione degli agrofarmaci?
Riusciranno gli agricoltori e i rivenditori di agrofarmaci a non sognare di essere inseguiti dalle scorte di prodotti revocati che anziché sparire si moltiplicano e distruggono tutto al loro passaggio? Riusciranno finalmente il ministero delle Politiche agricole e quello della Salute a mettersi d’accordo per licenziare la modifica del Dpr 290 in attuazione della procedura di infrazione comminata all’Italia ancora nel 2002?
Riusciranno tutti gli attori della filiera agrochimica a non prendere d’assalto Bruxelles quando apprenderanno che il progetto di armonizzazione europea dei limiti massimi di residuo li costringerà a cambiare ancora le etichette dei prodotti dopo averle appena cambiate per ottemperare alla nuova norma sui preparati pericolosi?

Se riusciremo a far perdere le nostre tracce alle confezioni di prodotti revocati che ci stanno inseguendo da ormai due giorni, ve lo diremo!

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