Leggi

Normativa dedicata al metodo di produzione biologico

Fra le leggi sull'agricoltura biologica occorre menzionare in particolare il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, mentre la precedente norma di riferimento era il Regolamento (CE) N. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (che a sua volta aveva abrogato il regolamento (CEE) n. 2092/91).

Nel primo "considerando" indica che

La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provve­ dendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall’altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

Al punto 20 segnala:

Dal momento che nella produzione biologica dovrebbe essere limitato l’uso di fattori di produzione esterni, dovrebbero essere individuati alcuni scopi per i quali spesso si utilizzano prodotti e sostanze nella produzione di prodotti agricoli o di prodotti agricoli trasformati. Quando i prodotti o le sostanze sono solitamente utilizzati per tali obiettivi, il loro uso dovrebbe essere consentito soltanto se sono stati autorizzati conformemente al presente regolamento. Tuttavia, l’autorizzazione dovrebbe essere valida soltanto finché l’uso di tali fattori di produzione esterni non sia vietato nella produzione non biologica dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale basato sul diritto dell’Unione. L’uso di prodotti o sostanze che sono contenuti nei prodotti fitosanitari, o che li costituiscono, diversi dalle sostanze attive, dovrebbe essere consentito nella produzione biologica, a condizione che sia autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che né l’immissione sul mercato né l’uso del prodotto fitosanitario siano vietati dagli Stati membri a norma dello stesso.

Nell'articolo 9 vengono poi date indicazioni sulle norme generali di produzione e cita i prodotti fitosanitari.

L’uso nella produzione biologica dei seguenti prodotti e sostanze di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è consentito, a condizione che essi siano autorizzati ai sensi di tale regolamento:
a) fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti quali componenti di prodotti fitosanitari;
b) coadiuvanti da miscelare con prodotti fitosanitari (...)

Inoltre, l'allegato II, contiene "Norme dettagliate di produzione (...)".

Ulteriori regolamenti delegati (15) e attuativi (7) sono stati pubblicati dal giugno 2018 al dicembre 2021. Il Regolamente è in vigore dal primo gennaio 2022.
 

Trovi su AgroNotizie tutta la normativa relativa all'agricoltura biologica.

Suggerimenti? Pensi che le informazioni riportate in questa pagina siano da correggere? Scrivici per segnalare la modifica. Grazie!

I nostri Partner

I partner sono mostrati in funzione del numero di prodotti visualizzati su Fitogest nella settimana precedente

Fitogest® è un sito realizzato da Image Line®
® marchi registrati Image Line srl Unipersonale (1990 - 2024)

Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.