ACCORDO EUROPEO SUL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
Con tre mesi di ritardo è entrato in vigore l’ADR 2005
Le variazioni dell’ADR 2005 riguardano la riclassificazione di gran parte di quei fitofarmaci che sono entrati a far parte della classe 9, le cosiddette materie pericolose diverse, ritenute inquinanti ambientali

Con circa tre mesi di ritardo rispetto ai termini europei, fissati al 1° luglio 2005, entra in vigore la versione ADR 2005 che stabilisce le regole per il trasporto su strada delle merci pericolose.
E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 219 del 20 settembre 2005 il decreto del ministero dei Trasporti 2 agosto 2005, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la Direttiva 94/55/Cee (accordo ADR) .
Ricordiamo che la normativa ADR è aggiornata con cadenza biennale dal Gruppo d'Esperti ONU denominato WP15, e che i Paesi contraenti s'impegnano a recepirne le modifiche entro sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea.
I Paesi contraenti l'accordo ADR sono ora 37 e contemplano, oltre a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, anche Paesi extra Cee, quali la Svizzera e l'Albania.
La prima versione ADR recepita a livello nazionale risale al 1995, successivamente sono entrate in vigore la versione '97, '99, 2001 e la 2003.
Le principali variazioni della versione 2005 riguardano la riclassificazione di gran parte dei fitofarmaci che sono entrati a fare parte della classe 9 ADR (materie pericolose diverse), quali inquinanti ambientali.
Alcune delle variazioni più indicative sono state trattate negli articoli precedentemente pubblicati su Agronotizie, mentre altri articoli sull'argomento saranno inseriti nella rubrica 'Normativa' della newsletter con cadenza mensile.
Per scaricare gratuitamente il testo del D.M. del 2 agosto 2005, entra nel sito www.dgsa.it, nell'area download o nell'area delle news.
Fabrizio Sandrini
Consulente per la sicurezza
DGSA Italia S.r.l.