2013
16
Pan, le osservazioni su ambiente acquatico e aree protette
Le varie posizioni espresse dai “portatori di interesse” su “misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico” e “tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette”
Ultimo appuntamento con l’esame delle varie posizioni espresse sul Pan, il Piano di azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
E’ il risultato della consultazione pubblica che ha portato alla raccolta di 750 pagine di osservazioni e commenti elaborate da 112 portatori di interesse sull’attuale bozza. Entro l’anno la versione definitiva?
In questo numero prendiamo in considerazione le principali osservazioni emerse nei “Capitoli”:
• Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico
• Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette
Osservazioni sulle “Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico” prevista dal Pan
In questo campo la preoccupazione in ambito agricolo è pari all’acceso interesse da parte degli ambientalisti.
In particolare la parte agricola ribadisce che la Direttiva 2009/128/CE non ha tra i suoi strumenti quello della sostituzione prescrittiva di prodotti fitosanitari (in quanto questo è nel campo d’azione del Reg. 1007/2009 sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari). Esistono infatti di normative specifiche che già regolamentano la protezione dell’ambiente acquatico. La medesima Direttiva, nonché il relativo decreto di recepimento D. Lgs. 150/2012 stabiliscono che le misure devono “dare preferenza all’uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico ... […].… e che non contengono sostanze pericolose prioritarie…[…]”, non contemplando pertanto la possibilità della loro sostituzione con prodotti meno pericolosi.
Per gli operatori del settore l’indicazione di sostituzione con prodotti meno pericolosi risulta essere basata su un approccio non scientifico in quanto:
- tutti i prodotti immessi in commercio sono stati autorizzati dopo attenta valutazione del rischio secondo il Regolamento CE 1107/2009 e pertanto sicuri se utilizzati secondo le indicazioni di etichetta. La valutazione del rischio (attività peculiare tra i prodotti chimici) dei prodotti fitosanitari (informazioni su tossicità, ecotossicità e destino ambientale) è stata già effettuata in fase di registrazione dei prodotti;
- è legata alla classificazione del prodotto tal quale: non viene tenuta in considerazione né la valutazione del rischio né la diluizione a cui il prodotto è soggetto prima di essere distribuito;
- prescinde dal considerare l’avversità da trattare e le strategia anti-resistenza da mettere in atto, requisiti fondamentali per impostare una corretta ed efficace strategia di difesa;
La posizione degli ambientalisti, viceversa, va in una direzione opposta. Infatti, secondo loro, bisognerebbe incidere molto di più introducendo misure ancor più restrittive a tutela dell’ambiente acquatico.
Osservazioni sulla “Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette” prevista dal Pan
Ecco le principali opposizioni della parte agricola: in Italia ci sono 6.315.000 Ha di SIC e ZPS (21% del territorio nazionale), di cui il 30% di esse è costituita da terreni agricoli. Per gli agricoltori è fondamentale quindi evitare l’introduzione di ulteriori misure prescrittive sul divieto d’uso dei prodotti, dal momento che queste metterebbero in seria difficoltà le produzioni e le attività agricole essenziali per la biodiversità e la gestione sostenibile delle aree stesse.
Eventuali limitazioni all’uso di fitofarmaci dovrebbero quindi essere stabilite solo a livello locale a seguito di un’accurata analisi non solo dello stato ambientale dei luoghi, ma anche della presenza di colture agricole che producono reddito e contribuiscono allo sviluppo del territorio.
Molta perplessità anche per le segnalazioni da mettere in campo per informare astanti e popolazione dei trattamenti eseguiti. In pratica per ogni trattamento si dovrebbe segnalare, con appositi cartelli, non solo che si tratta di un’area sottoposta a trattamento, ma anche la data di esecuzione, il tempo di rientro, la molecola usata, il prodotto usato, etc…
Diametralmente opposta la posizione della parte ambientale; a titolo di esempio si riporta uno stralcio di una delle osservazioni un po’ estremiste ricevute: “Allo scopo di tutelare la biodiversità, entro 5 anni dall’entrata in vigore del Piano, nei siti Natura 2000 è comunque, vietato l’utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette dove sono comunque utilizzati prodotti fitosanitari è obbligatoria la realizzazione di una specifica attività di monitoraggio con identificazione di opportuni indicatori per valutare l’impatto e l’incidenza sulla biodiversità delle sostanze attive utilizzate”.
Particolare attenzione è riservata alla tutela delle zone umide ai sensi della Convenzione di Ramsar (interessati 11.000 Ha agricoli). Da parte ambientale si spinge per eliminare l’uso di qualsiasi prodotto fitosanitario, individuando lo strumento di un Decreto del Ministero dell’Ambiente che dovrebbe disciplinare la materia.
E’ il risultato della consultazione pubblica che ha portato alla raccolta di 750 pagine di osservazioni e commenti elaborate da 112 portatori di interesse sull’attuale bozza. Entro l’anno la versione definitiva?
In questo numero prendiamo in considerazione le principali osservazioni emerse nei “Capitoli”:
• Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico
• Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette
Osservazioni sulle “Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico” prevista dal Pan
In questo campo la preoccupazione in ambito agricolo è pari all’acceso interesse da parte degli ambientalisti.
In particolare la parte agricola ribadisce che la Direttiva 2009/128/CE non ha tra i suoi strumenti quello della sostituzione prescrittiva di prodotti fitosanitari (in quanto questo è nel campo d’azione del Reg. 1007/2009 sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari). Esistono infatti di normative specifiche che già regolamentano la protezione dell’ambiente acquatico. La medesima Direttiva, nonché il relativo decreto di recepimento D. Lgs. 150/2012 stabiliscono che le misure devono “dare preferenza all’uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico ... […].… e che non contengono sostanze pericolose prioritarie…[…]”, non contemplando pertanto la possibilità della loro sostituzione con prodotti meno pericolosi.
Per gli operatori del settore l’indicazione di sostituzione con prodotti meno pericolosi risulta essere basata su un approccio non scientifico in quanto:
- tutti i prodotti immessi in commercio sono stati autorizzati dopo attenta valutazione del rischio secondo il Regolamento CE 1107/2009 e pertanto sicuri se utilizzati secondo le indicazioni di etichetta. La valutazione del rischio (attività peculiare tra i prodotti chimici) dei prodotti fitosanitari (informazioni su tossicità, ecotossicità e destino ambientale) è stata già effettuata in fase di registrazione dei prodotti;
- è legata alla classificazione del prodotto tal quale: non viene tenuta in considerazione né la valutazione del rischio né la diluizione a cui il prodotto è soggetto prima di essere distribuito;
- prescinde dal considerare l’avversità da trattare e le strategia anti-resistenza da mettere in atto, requisiti fondamentali per impostare una corretta ed efficace strategia di difesa;
La posizione degli ambientalisti, viceversa, va in una direzione opposta. Infatti, secondo loro, bisognerebbe incidere molto di più introducendo misure ancor più restrittive a tutela dell’ambiente acquatico.
Osservazioni sulla “Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette” prevista dal Pan
Ecco le principali opposizioni della parte agricola: in Italia ci sono 6.315.000 Ha di SIC e ZPS (21% del territorio nazionale), di cui il 30% di esse è costituita da terreni agricoli. Per gli agricoltori è fondamentale quindi evitare l’introduzione di ulteriori misure prescrittive sul divieto d’uso dei prodotti, dal momento che queste metterebbero in seria difficoltà le produzioni e le attività agricole essenziali per la biodiversità e la gestione sostenibile delle aree stesse.
Eventuali limitazioni all’uso di fitofarmaci dovrebbero quindi essere stabilite solo a livello locale a seguito di un’accurata analisi non solo dello stato ambientale dei luoghi, ma anche della presenza di colture agricole che producono reddito e contribuiscono allo sviluppo del territorio.
Molta perplessità anche per le segnalazioni da mettere in campo per informare astanti e popolazione dei trattamenti eseguiti. In pratica per ogni trattamento si dovrebbe segnalare, con appositi cartelli, non solo che si tratta di un’area sottoposta a trattamento, ma anche la data di esecuzione, il tempo di rientro, la molecola usata, il prodotto usato, etc…
Diametralmente opposta la posizione della parte ambientale; a titolo di esempio si riporta uno stralcio di una delle osservazioni un po’ estremiste ricevute: “Allo scopo di tutelare la biodiversità, entro 5 anni dall’entrata in vigore del Piano, nei siti Natura 2000 è comunque, vietato l’utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette dove sono comunque utilizzati prodotti fitosanitari è obbligatoria la realizzazione di una specifica attività di monitoraggio con identificazione di opportuni indicatori per valutare l’impatto e l’incidenza sulla biodiversità delle sostanze attive utilizzate”.
Particolare attenzione è riservata alla tutela delle zone umide ai sensi della Convenzione di Ramsar (interessati 11.000 Ha agricoli). Da parte ambientale si spinge per eliminare l’uso di qualsiasi prodotto fitosanitario, individuando lo strumento di un Decreto del Ministero dell’Ambiente che dovrebbe disciplinare la materia.