2024
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Popillia japonica, i nuovi obblighi per la prevenzione in Toscana

Il Servizio Fitosanitario Regionale ha pubblicato un decreto per facilitare la tracciabilità delle piante da aree potenzialmente infette in modo da ridurre i rischi di introduzione accidentale o di rintracciare tempestivamente eventuali focolai

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Esemplari di Popillia japonica su una foglia (Foto di archivio)

Fonte immagine: KKPCW - Wikipedia

Popillia japonica, il coleottero parassita estremamente dannoso per molte specie di piante, non è presente in Toscana e, proprio per evitarne l'arrivo, il Servizio Fitosanitario Regionale ha stabilito delle nuove norme precauzionali.

 

Questo insetto, originario del Giappone, può causare gravi danni a ben 300 specie di piante, sia spontanee che coltivate, sia erbacee che legnose. 

 

Inoltre, per le sue caratteristiche biologiche e per l'assenza di antagonisti naturali, può formare popolazioni con un numero di individui molto alto in poco tempo.

 

Oggi in Italia questo coleottero è presente solo in alcune zone della Lombardia, dell'Emilia Romagna, del Piemonte, della Val d'Aosta e del Friuli Venezia Giulia.

 

A spaventare le zone e le regioni vincine però non è tanto la sua capacità di diffusione sul territorio, che è piuttosto lenta: circa 10 chilometri all'anno, ma l'introduzione accidentale tramite piante infestate o terricci in cui possono trovarsi le larve.

 

E per questo la Toscana, con il decreto dirigenziale 996/2024, ha introdotto delle nuove misure per ridurre il rischio di importazione o, nel caso, di garantire una pronta rintracciabilità dei focolai.

 

Attualmente infatti tutti gli scambi commerciali di piante all'interno dell'Ue - e quindi anche tra regioni italiane - non sono tracciati a livello fitosanitario, come invece avviene per gli scambi con paesi extracomunitari.

 

Così, da ora, tutti gli operatori professionali della Toscana iscritti al Ruop (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali) - come vivaisti, commercianti e trasportatori - se comprano o movimentano piante provenienti dalle zone in cui ci sono i focolai di Popillia japonica, hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale le operazioni fatte.

 

In particolare deve essere comunicato il nome e il numero Ruop del fornitore e le copie delle fatture e dei documenti di acquisto.

 

Inoltre, i tecnici del Servizio Fitosanitario consigliano di monitorare tutto il materiale proveniente dalle zone potenzialmente per avere sotto controllo la situazione.

 

Le piante acquistate in questi posti potenzialmente a rischio e sottoposte a questi nuovi obblighi rimangono comunque di libera vendita e di libera circolazione.

 

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata a queste nuove normative, sul sito ufficiale del Servizio Fitosanitario della Toscana.

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