Regolamento Clp: regole di etichettatura
Quali sono gli elementi che devono contenere le etichette? E quando è ammessa la rietichettatura delle sostanze chimiche?
I prodotti agricoli immessi sul mercato e contenenti sostanze o miscele chimiche devono rispettare le norme in materia di etichettatura previste dal Regolamento (CE) n.1272/2008 (Clp) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e miscele pericolose.
L'etichetta è fonte primaria e diretta di informazioni per l'utilizzatore del prodotto e deve essere saldamente incollata su una o più facce dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela, in modo tale che sia leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale.
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In questo articolo ci dedicheremo ad esaminare in generale le regole di etichettatura stabilite dal Regolamento Clp, pur non prendendo in considerazione le specifiche disposizioni relative all'etichettatura dei Plant Protection Products (PPP).
Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Clp in etichetta dovranno comparire specifici elementi, tra cui il nome, l'indirizzo, il numero di telefono del fornitore o dei fornitori, la quantità nominale della sostanza, gli identificatori del prodotto. Per le sostanze pericolose si aggiungono i pittogrammi e le indicazioni di pericolo, le avvertenze, opportuni consigli di prudenza ed eventuali informazioni supplementari. Tutti questi elementi dovranno essere riportati nella lingua ufficiale dello Stato, quindi in italiano.
In base a questa disposizione è possibile inserire sull'etichetta il nome, l'indirizzo e il numero di telefono di più di un fornitore. È altresì possibile includere nell'etichetta i dati di contatto di qualsiasi fornitore della catena di approvvigionamento.
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In altre parole, il fornitore responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza e/o miscela deve essere in grado di fornire informazioni aggiuntive nella lingua del Paese in cui il prodotto viene immesso sul mercato.
Rietichettatura delle sostanze chimiche
Compresa l'importanza delle informazioni contenute in etichetta secondo le regole del Clp scopriamo, invece, quando è ammessa la rietichettatura delle sostanze chimiche.
Sebbene il Regolamento Clp non faccia esplicito riferimento alla etichetta privata, quest'ultima è comunemente utilizzata tra gli operatori di settore. Con etichetta privata si intende la rietichettatura da parte del committente dei prodotti realizzati da un contoterzista.
In applicazione del Clp, le linee guida dell'Echa chiariscono che quando un fornitore modifica l'imballaggio al punto che gli elementi dell'etichetta vengono visualizzati in modo diverso rispetto all'etichetta/imballaggio che gli è stato fornito, si assume la responsabilità di rimballare e rietichettare in modo adeguato, nonché di aggiungere il proprio nome e le informazioni di contatto sull'etichetta.
Allo stesso modo, in caso di traduzione della lingua in etichetta (per esempio dall'inglese all'italiano) il fornitore deve aggiungere i propri dati di contatto a quelli del fornitore precedente che ha emesso l'etichetta originale, in quanto è responsabile della corretta traduzione del contenuto dell'etichetta.
Al contrario, il fornitore che non modifica l'imballaggio non deve aggiungere i propri dati di contatto all'etichetta o sostituire i dati di contatto del fornitore con le proprie informazioni. Può comunque farlo se lo desidera.
Tuttavia, queste operazioni di rietichettatura non devono essere confuse con quelle previste dal Reach e dal Clp.
Le informazioni in etichetta Clp devono rispecchiare il contenuto delle Schede di Dati di Sicurezza (Sds); infatti, ai sensi dell'articolo 30 del Reach, il fornitore deve garantire l'aggiornamento dell'etichetta dopo ogni modifica della classificazione della sostanza qualora il nuovo pericolo sia più grave. L'etichetta deve essere aggiornata entro diciotto mesi.
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Si rischiano sanzioni?
Come anticipato, il fornitore è responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza e/o miscela, quindi deve accertarsi che le informazioni riportare in etichetta siano corrette e veritiere. Deve altresì fornire informazioni aggiuntive, ove necessarie, nella lingua del Paese in cui il prodotto viene immesso sul mercato.
L'immissione sul mercato di prodotti con etichette non conformi al Regolamento Clp è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa molto alta, che va da un minimo di 5mila a un massimo di 30mila euro.
A cura di Francesca Samartin dello Studio legale Landilex
"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
È per questo che lo Studio legale Landilex, specializzato da anni nel settore della sicurezza dei prodotti fitosanitari, fa il punto sulle norme da conoscere e rispettare per lavorare nel rispetto della legge e quindi nella massima tranquillità.