Claim biocida: ecco cosa sono
Chiamati anche allegazioni, sono le affermazioni circa le proprietà che i prodotti biocidi vantano di avere. Tuttavia, esistono specifiche regole che definiscono quali affermazioni devono e/o possono essere dichiarate in etichetta
Sono biocidi tutti i prodotti che vantano la capacità di distruggere, eliminare e/o impedire l'azione di qualsiasi organismo nocivo. Gli insetticidi, repellenti o attrattivi, vermicidi, rodenticidi sono solo alcuni esempi dei biocidi usati in agricoltura.
I prodotti biocidi sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 528/2012 (Regolamento Bpr), il quale prevede che debbano essere autorizzati prima di essere immessi sul mercato nazionale e/o europeo.
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Tuttavia, in Italia i medesimi prodotti potrebbero essere autorizzati a livello nazionale come Presidi Medico Chirurgici (in breve Pmc) e quindi regolati dal Decreto del presidente Repubblica n. 392 del 6 ottobre 1998.
Negli scorsi articoli sono stati analizzati i principali aspetti del Regolamento Bpr; questo articolo, invece, è dedicato alle cosiddette allegazioni o claim.
Queste ultime sono le affermazioni circa le proprietà che i prodotti biocidi vantano di avere. Tuttavia, esistono delle specifiche regole che definiscono quali affermazioni devono e/o possono essere dichiarate in etichetta.
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Gli utilizzatori a valle che acquistano prodotti biocidi, infatti, non dovrebbero mai sottovalutare i claim "Efficace contro gli insetti", "Disinfettante", eccetera.
Le dichiarazioni, riportate in etichetta, sulla pagina web o nel foglietto illustrativo, definiscono l'ambito di applicazione del Regolamento Bpr. I prodotti che dichiarano di possedere effetto biocida devono rispettare la disciplina del Regolamento Bpr e devono quindi essere autorizzati prima della loro immissione sul mercato. Per questa ragione è fondamentale leggere attentamente le allegazioni dei prodotti e verificare la conformità alla normativa di settore. Invero, i prodotti in libera vendita che vantano un effetto biocida, ovvero un'efficacia contro gli organismi nocivi (insetti, parassiti, eccetera), non sono da ritenersi legittimamente immessi in commercio e non andrebbero quindi acquistati, né tanto meno utilizzati.
A tale riguardo, l'articolo 69 comma 2 del Regolamento Bpr vieta altresì l'utilizzo delle diciture "biocida a basso rischio", "non tossico", "innocuo", "naturale", "rispettoso dell'ambiente", eccetera.
Come possono trarre in inganno i claim?
La presenza di indicazioni che lascino supporre che il prodotto biocida sia naturale, innocuo o rispettoso dell'ambiente, può indurre in errore e ingannare l'acquirente, poiché l'apposizione di una tale indicazione su un biocida integra un rischio sufficientemente grave di comunicazione ingannevole.
I prodotti biocidi, se utilizzati in modo improprio, possono creare rischi per l'uomo, gli animali e l'ambiente a causa delle sostanze chimiche in essi contenute. Occorre quindi diffidare dall'acquisto di biocidi classificati come naturali, innocui o rispettosi dell'ambiente o delle persone.
Diverso, invece, in caso di apposizioni di dichiarazioni di biodegradabilità o analoga qualità ecologica di un prodotto biocida. In tal senso, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) considera ingannevole la pratica commerciale ove il professionista esibisca un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione.
Anche la dicitura "delicato sulla pelle" è stata recentemente vietata con una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in quanto una dichiarazione di questa portata risulta fuorviante, nonché diretta a minimizzare i rischi o negarne l'esistenza.
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Come prepararsi meglio
Ciascun operatore economico o utilizzatore a valle che acquista prodotti biocidi è bene che verifichi con attenzione i prodotti acquistati, quelli in uso o presenti in magazzino, al fine di verificare che i biocidi siano regolarmente autorizzati prima della loro immissione in commercio.
Invero, l'utilizzo di un prodotto biocida non autorizzato o autorizzato, ma impiegato in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione stessa, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da mille euro a 10mila euro ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n.179/2021.
Altresì, è buona norma diffidare dall'acquisto di prodotti che vantano effetti miracolosi o che minimizzano i rischi per l'ambiente e la salute umana.
A cura di Francesca Samartin dello Studio legale Landilex
"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
È per questo che lo Studio legale Landilex, specializzato da anni nel settore della sicurezza dei prodotti fitosanitari, fa il punto sulle norme da conoscere e rispettare per lavorare nel rispetto della legge e quindi nella massima tranquillità.