Nuova linea guida sulle misure di mitigazione per proteggere gli artropodi utili
Avviso ai naviganti. Non saranno riportate in etichetta zone di rispetto superiori a cinque metri
Secondo il professor Francesco Pennacchio dell'Università di Napoli Federico II, il valore dei cosiddetti "servizi ecosistemici" degli artropodi non bersaglio (cioè l'impollinazione delle colture e la limitazione delle popolazioni di fitofagi dannosi) è quantificabile in 5 miliardi di euro all'anno in Italia e circa 57 miliardi di dollari negli Stati Uniti.
Come si giunga a queste cifre non è dato sapere, forse è la stima dei danni causati da una improvvida e improvvisa scomparsa di questi indispensabili organismi.
Da tempo il mantenimento della biodiversità è nell'agenda delle autorità regolatorie di tutto il mondo e anche l'Italia sta facendo la sua parte.
In attesa della linea guida europea che si sta facendo attendere da qualche anno (per gli artropodi non bersaglio è ancora in vigore il testo del 2002), l'Italia ha pubblicato il Decreto Direttoriale 15/11/2024 "Misure di mitigazione del rischio per la tutela degli artropodi non bersaglio" e "Documento destinato agli agricoltori per la corretta applicazione delle misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio", pubblicato sul portale TrovaNorme il 21/11/2024.
Per la prima volta un documento di questo genere è rivolto anche agli agricoltori e non solo alle aziende titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari (che lo devono applicare per ottenere o rinnovare l'autorizzazione alla commercializzazione di questi importantissimi mezzi tecnici), affinché possano metterle in pratica al meglio.
Non è un mistero per nessuno che le misure di mitigazione riportate in etichetta, spesso poco comprensibili per i non addetti ai lavori, non sono seguitissime in pratica. Spesso venivano accolte con un sorrisetto che forse si sarà trasformato in risata isterica alla notizia che alcune regioni sanzionano il mancato rispetto delle misure di mitigazione con multe di alcune migliaia di euro. In Italia la moral suasion non funziona molto, purtroppo il bastone funziona molto meglio della carota. Ma torniamo sull'argomento e vediamo meglio di cosa si tratta, magari si risparmia qualche multa.
Linee guida per "regulatory"
La prima parte del documento è dedicata a chi deve preparare i dossier per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e deve effettuare la valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio.
Quando si utilizza un prodotto fitosanitario in campo, si hanno due scenari da valutare, la cosiddetta zona "in-crop", all'interno del campo trattato, e quella "off-crop", quella che si trova al di fuori della zona trattata, ma all'interno della stessa azienda.
In-crop
La valutazione del rischio all'interno dell'appezzamento trattato deve verificare che, sulla base di modelli di calcolo che usano parametri come la dose e la tossicità del prodotto, la popolazione di artropodi non bersaglio dopo dodici mesi torni ai livelli iniziali. Solo così il rischio è accettabile.
Le possibili mitigazioni in-crop non sono molte: solo la riduzione della dose e/o del numero di trattamenti. Se il rischio dovesse essere ancora inaccettabile solo l'effettuazione di studi higher-tier, più vicini alla realtà, potrebbe salvare l'uso.
Off-crop
Decisamente più agevole la valutazione del rischio nella situazione off-crop, che si prefigge di proteggere le aree al di fuori della zona trattata, ma sempre all'interno dei confini dell'azienda agricola.
La valutazione del rischio utilizza semplici modelli di calcolo che tengono conto della dose, del numero di applicazioni e della distanza dalla zona trattata. La quantità di prodotto che cade al di fuori della zona trattata è calcolata seguendo le celeberrime Tabelle di Rautmann, che abbiamo visto anche quando abbiamo parlato di misure di mitigazione per gli organismi acquatici qualche articolo fa.
In questo caso la zona di rispetto che si può utilizzare (o meglio riportare in etichetta) è di soli 5 metri, dove ad esempio nel caso di un singolo trattamento su fruttiferi al bruno si osserva una deriva pari al 19,89% della dose trattata.
Se il rischio non è accettabile occorre aggiungere altre misure di mitigazione quali gli ugelli antideriva (massima riduzione 75% su fruttiferi e 90% per le colture erbacee, pare che la limitazione sia dovuta a insufficiente efficacia su fruttiferi degli ugelli antideriva con riduzione superiore al 75%), l'utilizzo di atomizzatori a tunnel (è la massima riduzione ottenibile: 90%), oppure altre misure:
Colture arboree
- siepi vegetate e barriere artificiali (devono essere alte almeno 1 metro in più della coltura e permettono di abbattere la deriva del 75%, valore che si riduce al 25% nel caso di siepi spoglie)
- trattamento verso l'interno nell'ultima fila (riduzione 35%)
- rete antigrandine/anti insetto (50% riduzione con atomizzatori convenzionali e 90% con atomizzatori a torretta)
- coadiuvanti antideriva: abbattimento del 50%
- chiusura flusso d'aria negli ultimi 3 filari (50% riduzione con atomizzatori convenzionali e 60% con atomizzatori a torretta)
Colture erbacee
- localizzazione del trattamento sulla fila: 75% di riduzione, 90% con schermi
- macchine irroratrici a manica (riduzione 75%).
La principale novità di questa linea guida è che, contrariamente a quanto si è verificato con quella del 2017 sulle mitigazioni per la protezione degli organismi acquatici, permette di riportare una singola misura di mitigazione in etichetta, quella che rende il rischio accettabile (la mitigazione massima su fruttiferi è zona di rispetto di 5 metri + atomizzatore a recupero con abbattimento del 90%, se il risk assessment non passa con questa mitigazione bisogna rinunciare all'uso o produrre studi di campo sperando che siano favorevoli), che può essere sostituita dall'agricoltore, senza bisogno di ottenere l'autorizzazione e vederla riportata in etichetta, da una serie di misure alternative che sono pubblicate nella sezione del documento dedicata appunto agli agricoltori.
Queste misure alternative devono essere riportate sul registro dei trattamenti a beneficio dei controllori che così possono certificare la buona applicazione della norma.
Ad esempio chi non ha un atomizzatore a recupero ma spazio in azienda, può adottare una zona di rispetto maggiore ai 5 metri, compensando l'impossibilità di ridurre del 90% (magari può usare una zona di rispetto di 10 metri e un ugello antideriva con riduzione del 50%, se previsto). In etichetta si dovrà infatti riportare un testo del tipo: "Per proteggere gli artropodi non bersaglio adottare una fascia di sicurezza non trattata di X metri su tutti i bordi della coltura, in combinazione con ugelli antideriva XY (1). La fascia di sicurezza deve essere sempre applicata entro i confini dell'area aziendale. In alternativa alle suddette misure possono essere utilizzate quelle previste nelle Schede Misure del "Documento destinato agli agricoltori per la corretta applicazione delle misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio". (Decreto direttoriale 15/11/2024)".
Documento per gli agricoltori
Nel documento per gli agricoltori, oltre alle definizioni delle aree in questione e delle mitigazioni applicabili, sono riportate le cosiddette "Schede Misure" che, per ogni mitigazione indicata in etichetta riportano tutte le alternative disponibili in funzione delle caratteristiche aziendali (disponibilità di spazio e parco macchine).
Quando si applica?
Come spesso succede il documento si applica alle nuove registrazioni e alle domande in corso, non ai prodotti già in commercio, che dovranno essere adeguati se ritenuto necessario dall'azienda.
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Adozione della Linea Guida concernente le "Misure di mitigazione del rischio per la tutela degli artropodi non bersaglio" e del "Documento destinato agli agricoltori per la corretta applicazione delle misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio"
- F. Pennacchio e S. Turillazzi, 2020: L'apocalisse degli insetti, minaccia per l'ecosistema – Accademia dei Lincei – 7 luglio 2020