2018
24
Fitosanitari e api, il fipronil è salvo
Normativa europea: il Tribunale Ue ha accolto il ricorso contro la decisione di limitare l'uso dell'insetticida per i suoi effetti indesiderati sulle api. Ora si attende l'appello
Mai sentenza era stata più tempestiva: a nemmeno un mese dalla decisione Ue di limitare i neonicotinoidi clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam ai soli trattamenti in serre stabili per limitarne l’impatto sulle api, il Tribunale dell’Unione Europea accoglie il ricorso di BASF, Ecpa ed Esa contro il regolamento 781/2013 che per gli stessi motivi aveva limitato l’insetticida fipronil alla sola concia delle sementi delle colture destinate alla coltivazione in serra, oltre a specie notoriamente non attrattive per le api quali porri, cipolle, scalogni e ortaggi del genere Brassica, da raccogliere prima della fioritura.
Alla base di questa sentenza di primo grado cui la Commissione Ue, condannata anche al pagamento delle spese legali, presenterà probabilmente appello alla Corte europea di Giustizia, troviamo l’applicazione troppo restrittiva delle risultanze scientifiche (progetto “Apenet”), che non sono state in grado di dimostrare con certezza gli effetti negativi del prodotto nei confronti delle api e soprattutto la mancata effettuazione di un’analisi costi/benefici dei provvedimenti restrittivi che si stavano per attuare.
Appare destinato a “fare giurisprudenza” il passaggio in cui la sentenza approfondisce il concetto di “principio di precauzione”, con numerosi spunti di lettura, e soprattutto la definizione di “onere della prova”.
In particolare la normativa attualmente in vigore (regolamento 1107/2009) prevede che quando un notificante intende ottenere l’approvazione europea di una sostanza attiva e dei relativi formulati deve dimostrare che l’uso del prodotto secondo le modalità proposte soddisfa le condizioni previste dai principi uniformi, e cioè che è sufficientemente efficace e non costituisce un rischio inaccettabile per l’uomo e l’ambiente. Secondo la sentenza l’onere della prova si inverte quando invece la decisione da prendere riguarda prodotti già approvati, come lo era il fipronil: in questo caso è l’autorità che deve dimostrare che le condizioni dell’approvazione già concessa non sono più soddisfatte, in quanto il notificante ha già svolto il suo ruolo. Siccome le prove non sono state in grado di dimostrare la responsabilità del fipronil nei confronti delle morie di api che a quell’epoca erano molto frequenti, il Tribunale Ue ha dato torto alla Commissione.
Non sappiamo se questo provvedimento verrà confermato in appello: sicuramente costituirà un importante precedente e spunto di riflessione sul tutt’altro che efficiente sistema autorizzativo comunitario.
Alla base di questa sentenza di primo grado cui la Commissione Ue, condannata anche al pagamento delle spese legali, presenterà probabilmente appello alla Corte europea di Giustizia, troviamo l’applicazione troppo restrittiva delle risultanze scientifiche (progetto “Apenet”), che non sono state in grado di dimostrare con certezza gli effetti negativi del prodotto nei confronti delle api e soprattutto la mancata effettuazione di un’analisi costi/benefici dei provvedimenti restrittivi che si stavano per attuare.
Appare destinato a “fare giurisprudenza” il passaggio in cui la sentenza approfondisce il concetto di “principio di precauzione”, con numerosi spunti di lettura, e soprattutto la definizione di “onere della prova”.
In particolare la normativa attualmente in vigore (regolamento 1107/2009) prevede che quando un notificante intende ottenere l’approvazione europea di una sostanza attiva e dei relativi formulati deve dimostrare che l’uso del prodotto secondo le modalità proposte soddisfa le condizioni previste dai principi uniformi, e cioè che è sufficientemente efficace e non costituisce un rischio inaccettabile per l’uomo e l’ambiente. Secondo la sentenza l’onere della prova si inverte quando invece la decisione da prendere riguarda prodotti già approvati, come lo era il fipronil: in questo caso è l’autorità che deve dimostrare che le condizioni dell’approvazione già concessa non sono più soddisfatte, in quanto il notificante ha già svolto il suo ruolo. Siccome le prove non sono state in grado di dimostrare la responsabilità del fipronil nei confronti delle morie di api che a quell’epoca erano molto frequenti, il Tribunale Ue ha dato torto alla Commissione.
Non sappiamo se questo provvedimento verrà confermato in appello: sicuramente costituirà un importante precedente e spunto di riflessione sul tutt’altro che efficiente sistema autorizzativo comunitario.
Cosa succede adesso?
E’ presto per cantare vittoria o per stracciarsi i capelli, a seconda delle opinioni: in casi simili si è aspettato che la sentenza fosse definitiva. Con tutta probabilità se ne parlerà il prossimo anno, anche se non possiamo escludere che questa notizia non convinca la Commissione a ripensare la sua decisione sui neonicotinoidi...Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 17 maggio 2018 (*) "Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva fipronil – Riesame dell’approvazione – Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 – Divieto di uso e di vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva – Articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009 – Principio di precauzione – Analisi d’impatto"
- Regolamento di esecuzione (Ue) n. 781/2013 della Commissione del 14 agosto 2013 che modifica il regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fipronil e che vieta l’uso e la vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva