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Artropodi utili, il Ministero della Salute rettifica la linea guida sulle misure di mitigazione

Avviso ai naviganti. Sono state apportate modifiche formali e corrette alcune imprecisioni

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Gli atomizzatori a recupero sono un'ottima misura di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio

Fonte immagine: © blackdiamond67 - Adobe Stock

Il decreto sulle misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio, pubblicato il 15 novembre 2024 (ne abbiamo parlato qui), ha subito destato un grande clamore tra tutti gli addetti alla filiera, prima di tutto dal punto di vista formale, in quanto non sarebbe stato sufficientemente discusso con le principali organizzazioni di filiera, dai produttori di mezzi tecnici alle organizzazioni di agricoltori. Queste ultime sorprese dal fatto che, per la prima volta, un documento tecnico come questo si rivolgeva direttamente agli agricoltori con una parte dedicata esclusivamente a loro.

A parte i reati di "lesa maestà", nel merito è stata contestata la singolare decisione di prevedere una drastica semplificazione nelle etichette, sempre più sovraffollate, dei prodotti fitosanitari di adesso.

 

A questo proposito - spoiler - sembra che la modifica del regolamento sull'etichettatura dei prodotti fitosanitari, che verrà votato a dicembre al PAFF - sezione legislation, non conterrà più l'assurdo (e inutile) schema cromatico che avrebbe dovuto orientare gli utilizzatori professionali nell'acquisto. Questo permette di indicare in etichetta al massimo una zona di rispetto di 5 metri e, qualora ciò non fosse sufficiente, di rimandare alla consultazione della linea guida (quella pubblicata, appunto) che riporta svariate combinazioni di mitigazioni (ugelli antideriva, atomizzatori a recupero, reti antigrandine, coadiuvanti antideriva, solo per citare le più importanti) per arrivare alla mitigazione richiesta per assicurare un rischio accettabile per gli artropodi non bersaglio.

 

Continuiamo a essere favorevoli a questo approccio: gli estensori della linea guida hanno messo a disposizione ben 525 combinazioni di misure di mitigazione con vari livelli di protezione, sino al massimo del 90%, percentuale massima di mitigazione consentita a livello Ue. Forse quello che dà fastidio è il non poter riportare zone di rispetto superiori a 5 metri e il costringere l'utilizzatore a leggere, oltre l'etichetta, anche la corposa linea guida.

Forse, vista l'ineluttabilità di applicare queste linee guida (se non ci fossero stati i casi di sanzioni irrogate per il mancato rispetto delle misure di mitigazione, tutta questa polemica avrebbe avuto sicuramente un risalto mediatico molto minore), gli estensori avrebbero dovuto gettare il cuore oltre l'ostacolo prevedendo di riportare in etichetta solamente il livello di mitigazione richiesto (50%, 75%, 90%, etc.) e rimandando direttamente alla consultazione della linea guida per scegliere la misura più adatta alle loro dotazioni aziendali.

 

Per evitare le sanzioni occorrerà poi riportare nel registro dei trattamenti la misura di mitigazione adottata, magari indicando il numero esatto. Troppo difficile? Forse. Certo è che rispetto a 20 anni fa, quando le misure di mitigazione cominciavano già a comparire nelle etichette dei prodotti rivalutati secondo le norme più recenti, l'attenzione verso questi argomenti è aumentata più per il timore di ricevere sanzioni che per una maggiore consapevolezza ambientale.


Tra l'altro segnaliamo che questo modo di riportare le misure di mitigazione in etichetta ha il vantaggio non irrilevante di poter utilizzare i coadiuvanti antideriva senza essere costretti a modificare l'autorizzazione del prodotto: basta trovare la misura di mitigazione giusta, che magari consente una zona di rispetto minore se si utilizza anche il citato coadiuvante antideriva.


Forse prevedere un periodo di "warm up" di 12 mesi per permettere agli agricoltori di familiarizzare con questo nuovo sistema, anche se in realtà non ce n'è bisogno, dato che la linea guida si applica alle sole nuove domande di nuove autorizzazioni, rinnovi o modifiche. Il battesimo del fuoco ci sarà comunque nel 2026 in quanto questa linea guida verrà applicata a tutte le autorizzazioni in deroga per emergenza fitosanitaria. Forse tutti gli addetti alla filiera si accorgeranno che i vantaggi sono superiori agli svantaggi e che gli agricoltori professionali sono in grado di leggere un documento come fanno per qualsiasi attrezzatura che utilizzano e non vediamo il motivo perché non lo debbano fare coi prodotti fitosanitari. Ricordiamo che nei tanto idolatrati Stati Uniti del rischio e non del pericolo, che non hanno il principio di precauzione, le etichette dei prodotti sono dei veri e propri manuali che riportano tutte le condizioni esatte in cui un prodotto può essere utilizzato oppure no, altroché le etichette di una sola pagina.

 

Le modifiche introdotte

Per i più precisi riportiamo di seguito le principali modifiche introdotte dal provvedimento del 3 ottobre, pubblicato l'8 ottobre 2025.
La rettifica ha comportato la sostituzione integrale dell'Allegato 1 (Linea Guida) e dell'Allegato 2 (Documento destinato agli agricoltori) con nuove versioni (Rev1_Ago2025). Queste modifiche sono state introdotte principalmente per ragioni terminologiche, procedurali e per migliorare la chiarezza dei documenti.

 

Modifiche Terminologiche e di Generalizzazione (Obiettivo Primario)

La modifica più significativa negli allegati è stata la sostituzione della dicitura specifica "atomizzatore a tunnel" con il termine più generico "tecnologie antideriva al 90%".
Questa generalizzazione è stata adottata poiché l'obiettivo era includere tutte le attrezzature, tecnologie e strumenti che un utilizzatore professionale può impiegare per ottenere un abbattimento della deriva pari al 90%, non limitandosi a una sola tipologia di macchina (l'atomizzatore a tunnel è ora citato come esempio di tale tecnologia).

 

Impatto sull'Allegato 1 (Linea Guida per i Valutatori)

Nell'Allegato 1, le modifiche si riflettono nelle sezioni che definiscono le misure da indicare in etichetta:

  • Combinazione Massima in Etichetta: la combinazione massima consentita in etichetta è stata aggiornata, passando da "5 metri di fascia di sicurezza in combinazione con atomizzatore a tunnel che abbatte la deriva del 90%" alla formulazione "5 metri di fascia di sicurezza in combinazione con tecnologie che abbattono la deriva del 90% (ad es. atomizzatore a tunnel)":
  • Frase di Precauzione (SPe3): Le indicazioni per i valutatori relative alla frase di precauzione da riportare in etichetta sono state adeguate. Se è necessaria la massima misura ammissibile, la parte della frase relativa alla mitigazione deve essere modificata in "in combinazione con tecnologie antideriva del 90%";
  • Nuova Combinazione per Colture Alte: Nelle combinazioni che possono essere riportate in etichetta per Fruttiferi, vite e piante di altezza superiore a 50 cm, è stata esplicitamente inclusa anche la combinazione "fascia di sicurezza 3 metri + tecnologie antideriva del 90%";
  • Adeguamento Redazionale: Sono stati apportati adeguamenti redazionali per migliorare la coerenza interna e la comprensibilità del documento.

 

Impatto sull'Allegato 2 (Documento per gli agricoltori)

Nell'Allegato 2, destinato all'utilizzatore finale, le modifiche principali riguardano l'aggiornamento dei riferimenti alle misure nelle intestazioni e l'ampliamento della definizione di tali misure:

  • aggiornamento del Riferimento in Etichetta: La frase standard che l'agricoltore trova in etichetta (e che serve come riferimento per le misure alternative) è stata aggiornata per riflettere l'uso del termine generico: "in combinazione con ugelli antideriva del XY%/con tecnologie antideriva del 90%";
  • aggiornamento delle SCHEDE-MISURE: Le tabelle delle combinazioni alternative (SCHEDE-MISURE) sono state sistematicamente aggiornate per riflettere i nuovi riferimenti:
    • nella colonna che riporta le "Misure di mitigazione in etichetta" (che fungono da riferimento per trovare le alternative), la dicitura "5 metri + atomizzatore a tunnel" è stata sostituita con "5 metri + tecnologie antideriva 90%" (sia per i Trattamenti Verticali che negli Addendum);
    • similmente, la dicitura "3 metri + atomizzatore a tunnel" è stata sostituita con "3 metri + tecnologie antideriva 90%" nei riferimenti per i Trattamenti Verticali e nell'Addendum;
    • nonostante la terminologia generica sia utilizzata nelle intestazioni, all'interno delle alternative specifiche nelle tabelle ("Combinazioni alternative di misure"), l'uso di "atomizzatore a tunnel" e "ugello specifico antideriva 90%" permane come descrizione di tecnologie specifiche che rientrano in tale categoria.
  • Chiarezza sullo Scopo: La premessa delle Schede-Misure nell'Allegato 2 è stata resa più esplicita, evidenziando che le misure sono necessarie affinché le popolazioni di artropodi non bersaglio presenti all'esterno dell'area trattata possano ripopolare efficacemente l'area trattata e ripristinare le diverse funzioni che svolgono all'interno dell'agroecosistema (come impollinazione e controllo biologico).

Quando si applica?

Il decreto è entrato in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, avvenuta l'8 ottobre 2025, quindi il 23 ottobre scorso.

 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
  • Ministero della Salute. Decreto direttoriale 15/11/2024: "Misure di mitigazione del rischio per la tutela degli artropodi non bersaglio" e del "Documento destinato agli agricoltori per la corretta applicazione delle misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio" (Pubblicazione online 21/11/2024).
  • Decreto Direttoriale del Ministero della Salute. Modifica del decreto 15 novembre 2024 di Adozione della Linea Guida concernente le "Misure di mitigazione del rischio per la tutela degli artropodi non bersaglio" e del e del "Documento destinato agli agricoltori per la corretta applicazione delle misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio".

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