Glifosate senza pace: una sentenza apparentemente inutile crea un pericolosissimo precedente
Voci dall'Europa. Annullata la decisione della Commissione di respingere la richiesta da parte di una Ong di riesame interno di un regolamento di proroga della scadenza dell'approvazione europea del glifosate
Il tribunale di primo grado ha dato ragione a una Ong tedesca che ha contestato la proroga della scadenza del glifosate concessa nel 2022 (Foto di archivio)
Fonte immagine: © Brian Jackson - Adobe Stock
Siamo un po' stufi
Ancora glifosate, ancora tribunali, ancora sentenze, ancora Ong. Ebbene sì, non ce ne voglia il celeberrimo e indispensabile diserbante, ma di queste vicende ne faremmo volentieri a meno.
Il fatto
Sfruttando l'ormai famosissima convenzione di Aarhus, l'organizzazione non governativa tedesca Aurelia Stiftung ha richiesto un riesame interno del regolamento 2022/2364 del 2 dicembre 2022, che aveva prorogato di un anno la scadenza dell'approvazione del glifosate, rinnovata poi col regolamento 2023/2660 del 28 novembre 2023.
Ricordiamo che la procedura di rinnovo del glifosate è quella che ha imposto lo stravolgimento delle procedure autorizzative dei prodotti fitosanitari in Europa, costringendo i notificanti a comunicare in anticipo all'Efsa gli studi che avrebbero dovuto fare per rinnovare l'approvazione delle sostanze attive e di pubblicare integralmente - report degli studi compresi - il relativo dossier.
È quella procedura che, primo e finora unico esempio al mondo, ha impegnato quattro stati relatori (Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Svezia, nessuno voleva prendersi da solo questa patata bollente e hanno costituito il cosiddetto "Assessment Group on Glyphosate") che si sono impegnati al massimo nel rispettare le scadenze, sapendo di essere sotto i riflettori.
Il consorzio dei notificanti, il Glyphosate Renewal Group (Agg), a sua volta si è impegnato al massimo. E, nonostante le centinaia di commenti formulati da tutti gli stakeholders che hanno impegnato veramente (non pretestuosamente) tutti gli attori della filiera, il rinnovo è arrivato con solo un anno di ritardo, un trionfo rispetto all'andazzo normale.
Tuttavia ciò non è stato sufficiente (per le Ong non lo è mai) e il regolamento di proroga, il più giustificato di tutti, è stato impugnato da questa Ong che ha chiesto un riesame interno alla Commissione e, visto il diniego, ha chiesto di annullare il relativo provvedimento di diniego "Ares(2023) 4611321 della Commissione del 3 luglio 2023". Il tribunale ha dato ragione all'Ong (danno quasi sempre ragione a loro), anche se la sentenza arriva a procedura ampiamente conclusa.
Il precedente
L'appiglio legale utilizzato dall'Ong che si è rivelato vincente è il fatto che la proroga può venire concessa "se, per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente, risulta che l'approvazione scadrà prima dell'adozione di una decisione di rinnovo".
Il tribunale ha contestato che "la volontà del richiedente" non è stata investigata sufficientemente, e i ritardi potrebbero essere dovuti alla scarsa qualità del dossier, alla mancanza di studi, e che quindi potrebbero dipendere dalla volontà del richiedente. A parte che per investigare accuratamente la qualità del dossier occorre valutarlo, questo è un precedente pericoloso che potrebbe bloccare sul nascere molte procedure e alcuni Stati potrebbero "revocare a prescindere" i dossier che non dovessero essere perfetti al primo colpo (il dossier perfetto deve ancora essere scritto).
Cosa sarà
Se gli avversari presenteranno appello questa inquietante sentenza potrebbe essere ancora ribaltata, se no "mala tempora pergent currere" (ovvero, continueranno a correre brutti tempi).
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
Arrêt du tribunal (quatrième chambre élargie) 19 novembre 2025 Produits phytopharmaceutiques - Substance active glyphosate - Demande de renouvellement d'une substance active - Prolongation de la période d'approbation - Retard dans le déroulement de la procédure de renouvellement - Raisons indépendantes du demandeur - Demande de réexamen interne - Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 - Décision de rejet de la demande - Article 17 du règlement (CE) no 1107/2009