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Avviso ai naviganti del 10 dicembre 2020. Occhio all'etichetta dei prodotti fitosanitari: oltre all'Ufi ci sono altre novità

Un provvedimento merita attenzione da parte degli addetti alla filiera agrochimica

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Le norme sull'etichettatura dei prodotti fitosanitari sono in costante evoluzione: perdere qualche aggiornamento può costare caro

Fonte immagine: © Giuseppe Porzani - Adobe Stock

Non è solo l’Ufi a cui dovranno pensare gli addetti alla filiera: un provvedimento pubblicato di recente introduce nuovi adempimenti. Vediamo di cosa si tratta.
 

Etichettatura ambientale degli imballaggi

Il Dlgs 3 settembre 2020, n° 116, attuando due direttive comunitarie, la 2018/851 relativa ai rifiuti e la 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ha modificato il Dlgs 152/2006 (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale) nel comma 5 dell’articolo 219, che adesso recita così (tra parentesi le modifiche e il nuovo comma 5-bis):
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite ((dalle norme tecniche UNI applicabili e)) in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. ((I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.))
((5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro dello Sviluppo economico può stabilire un livello rettificato degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti.)).
La norma è ancora oggetto di analisi da parte delle organizzazioni settoriali, in quanto presenta dei problemi interpretativi. L’obiettivo è chiaro: anche nel caso dei prodotti fitosanitari, come per gli altri imballaggi dovranno essere indicate le informazioni per permettere un loro corretto smaltimento una volta svuotati del contenuto e bonificati. Probabilmente verrà pubblicata una circolare esplicativa per consentire agli operatori di operare correttamente.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

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