2024
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Captano: pubblicato il comunicato del Ministero della Salute con la guida alla nuova etichetta

Avviso ai naviganti: la spiegazione delle nuove misure. Per proteggere le api proibiti i trattamenti in fioritura

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Atomizzatore tradizionale (Foto di archivio)

Fonte immagine: Fotokostic - IStockPhoto

Captano (anzi captan), pubblicato il comunicato post-rinnovo

Dopo un lungo periodo di "meditazione", Il Ministero della Salute ha pubblicato sul portale Trovanorme l'attesissimo comunicato in cui spiega gli adempimenti necessari per adeguare le etichette dei formulati contenenti captano al regolamento 2024/2186 con cui la sostanza attiva è stata rinnovata fino al 31 ottobre 2039. 

 

Scadenze ravvicinate

Il comunicato comincia con una richiesta molto impegnativa, in quanto prevede che i titolari di registrazioni inviino al Ministero tramite Pec l'etichetta adeguata ai dettami del regolamento entro il 1° novembre 2024, giorno festivo e solo due giorni dopo la pubblicazione del comunicato stesso.

 

Fortunatamente l'articolo 2963 del codice civile prevede che qualora una scadenza cada in giorno festivo essa è automaticamente prorogata al primo giorno non festivo, e quindi a sabato 2 novembre 2024. Viste le circostanze, riteniamo che le autorità italiane si dimostrino quella flessibilità che le contraddistingue.

 

Le altre scadenze saranno l'entrata in vigore dell'etichetta adeguata al 1° febbraio 2025. Fino a tale data rimarranno valide le etichette attualmente autorizzate. I lotti dei prodotti autorizzati fabbricati fino al 31 gennaio 2025 potranno essere commercializzati sino al 30 aprile 2025 e impiegati sino al 31 ottobre 2025. Non sono quindi previsti volantinaggi. Quindi le nuove modalità di utilizzo dei prodotti contenenti captano verranno messe in pratica nella campagna 2026.

 

Ci sarà quindi un anno di tempo per abituarsi.

 

Cosa scrivo in etichetta?

Per proteggere le api e gli altri pronubi saranno proibiti i trattamenti in fioritura e le infestanti presenti nel campo da irrorare dovranno essere sfalciate prima dell'irrorazione.

Questa è la parte semplice dell'adempimento.

 

La parte meno banale è quella in cui occorre mettere in pratica le prescrizioni del regolamento che per eliminare la restrizione alle sole serre permanenti ha previsto la necessità di ridurre di almeno del 61% il prodotto applicato per ettaro e del 20% il deposito al suolo.

 

Questi numeri, dettati dalla necessità di risolvere la valutazione del rischio, dovrebbero essere ottenuti incrementando la precisione e l'accuratezza dei trattamenti per minimizzare la quantità di prodotto che va fuori bersaglio. Nel regolamento e nel relativo comunicato il raggiungimento di questi risultati è possibile adottando schermature per le emissioni, irroratrici schermate, irroratrici con campane di protezione, irroratrici a tunnel e irroratrici controllate da sensori.

 

Analizzando i due lavori sperimentali utilizzati dalle autorità austriache (l'Austria è lo stato relatore del captano, l'Italia il correlatore) per convincere la commissione europea a rimuovere la restrizione dalla sua proposta di rinnovo della molecola, si osserva che il 61% di riduzione dei quantitativi distribuiti su di un ettaro è ottenibile anche senza utilizzare le avveniristiche ma ancora costosissime e poco diffuse irroratrici a recupero, ma semplicemente ottimizzando il volume di irrorazione in funzione della fase fenologiche in cui si effettua il trattamento.

 

Nella sperimentazione citata, effettuata in Spagna con attrezzature normalmente in commercio, nelle prime fasi fenologiche, dove il fogliame è minimo e la deriva è massima, la riduzione della dose è stata del 75%, nelle fasi successive, dove lo sviluppo fogliare raggiunge il massimo e la deriva il minimo, questa riduzione è stata inferiore (55%), con una media ponderata del 60,7%, arrotondata nel regolamento a 61%. Questa riduzione consente di rispettare anche l'altra condizione, quella di ridurre del 20% della contaminazione del suolo, che è proporzionale al quantitativo per ettaro distribuito.

Nel lavoro citato l'efficacia dei trattamenti così effettuati è stata sempre sufficiente, anche se una sola sperimentazione ovviamente non basta a coprire tutte le casistiche.

Nel lavoro le attrezzature utilizzate per raggiungere questi risultati sono state un prototipo equipaggiato con sei ventilatori assiali idraulici individuali (l'unico nella prova), un'irroratrice con barre verticali e un'irroratrice pneumatica. Lo standard di riferimento era il classico atomizzatore da frutteto con unico ventilatore assiale.

 

n etichetta dovrà essere riportata la dose massima per ettaro, ottenuta riducendo del 61% quella precedentemente autorizzata. Le attrezzature e le best practices da utilizzare per raggiungere questi risultati possono essere trovate nel recentemente pubblicato compendio europeo sulle misure di mitigazione, che ha attinto a piene mani dall'analoga linea guida italiana, pubblicata nel 2017.


Ci dimenticavamo della imprescindibile frase di tracciabilità. Le etichette adeguate dovranno riportare anche la seguente frase: "etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del… e modificata secondo quanto stabilito dal Comunicato del Ministero della salute del… relativo al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2186, con validità dal 1° febbraio 2025"

 

Tutto qui?

Com'è possibile di punto in bianco ridurre il dosaggio del 61% senza conseguenze? In realtà i modelli utilizzati per la valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari sono fermi a sperimentazioni condotte negli anni '80, '90 e all'inizio degli anni 2000 (le famose curve di Ganzelmeier e Rautmann) ma fortunatamente la tecnica è progredita e con tutta probabilità è stata applicata da sempre, magari senza sapere che si stava distribuendo oltre la metà in meno di quanto previsto dai modelli fermi a una realtà che nel frattempo si è evoluta notevolmente.

 

Purtroppo negli anni tutte le etichette di prodotti per i fruttiferi sono state adeguate focalizzandosi sul quantitativo massimo per ettaro piuttosto che sulla sola concentrazione che, variando il volume di irrorazione in funzione dello sviluppo fogliare, suggeriva la dose ottimale. Questo perché dovevano rispecchiare la valutazione del rischio che ancora adesso è basata sul quantitativo massimo per ettaro, anche se la sempre maggiore adozione dell'espressione della dose in termini di TRV (Tree Row Volume) e LWA (Leaf Wall Area) sta mettendo le cose a posto.

 

Verifiche

Siccome le riduzioni consigliate si basano su di una esigua quantità di prove, i titolari del dossier del captano dovranno presentare entro 18 mesi alle autorità nazionali, europee (commissione) e all'Efsa, prove che dimostrano che le riduzioni previste sono realizzabili in pratica. Cosa che, visti i presupposti, ci sembra una "mission possible".

 

Inadempienti

Per coloro i quali non dovessero presentare le etichette adeguate entro la scadenza del 1° novembre (che secondo la nostra interpretazione è il 2) ci sarà la revoca dei relativi prodotti, che potranno essere immessi in commercio dal titolare entro il 31 gennaio 2025, venduti da distributori e rivenditori entro il 30 aprile 2025 e utilizzati dagli agricoltori (utilizzatori finali) entro il 31 ottobre 2025.

 

Domanda di rinnovo

I titolari di autorizzazione dovranno presentare apposita istanza, corredata della documentazione richiesta nel comunicato, entro il 1° febbraio 2025. Gli inadempienti si vedranno revocati i propri prodotti a partire dal 2 febbraio 2025. I prodotti fabbricati fino al momento della revoca potranno essere commercializzati e venduti sino al 31 luglio 2025 e utilizzati dagli agricoltori (utilizzatori finali) entro il 31 luglio 2026. La loro commercializzazione dovrà avvenire con etichetta adeguata. Il comunicato, ribadiamo, non cita l'uso del volantino. 

 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

Ministero della Salute. Comunicato 29/10/2024 Comunicato di proroga del periodo di validità delle autorizzazioni per l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva captan la cui approvazione è stata rinnovata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2186 della Commissione. (Pubblicazione online 30/10/2024).

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2186 della commissione del 3 settembre 2024 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva captan, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

Xun, Lu, Javier Campos, Bernat Salas, Francesc Xavier Fabregas, Heping Zhu, e Emilio Gil. "Advanced spraying systems to Improve pesticide saving and reduce spray drift for apple orchards". Precision Agriculture 24, fasc. 4 (1 agosto 2023): 1526–46.

Xun, Lu, Francisco Garcia-Ruiz, Francesc Xavier Fabregas, e Emilio Gil. "Pesticide dose based on canopy characteristics in apple trees: Reducing environmental risk by reducing the amount of pesticide while maintaining pest and disease control efficacy". Science of The Total Environment 826 (20 giugno 2022): 154204

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